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Area Naturale Marina Protetta
L’Area Naturale Marina Protetta denominata "Isole di Ventotene e S. Stefano" è stata istituita con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 12 Dicembre 1997 (GU n° 45 del 24.2.1998).
FINALITA’
L’Area Naturale Marina Protetta "Isole di Ventotene e S. Stefano", in particolare, persegue:
- la protezione ambientale dell’area marina interessata;
- la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona;
- la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell’ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri dell’area naturale marina protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona;
- l’effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell’ecologia e della biologia marina;
- la realizzazione di programmi di studio e di ricerca scientifica nei settori dell’ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell’area e degli impatti derivanti dalle attività umane;
- la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistica dell’area, anche privilegiando attività tradizionali già presenti; nell’ambito dell’azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette finalità, per le attività relative alla canalizzazione dei flussi turistici e di visite guidate, la determinazione della disciplina relativa dovrà prevedere specifiche facilitazioni per i mezzi di trasporto collettivi gestiti preferibilmente da cittadini residenti nel Comune di Ventotene.
DELIMITAZIONE
L’area naturale marina protette "Isole di Ventotene e Santo Stefano" è delimitata dalla congiungente i seguenti punti, comprendendo anche i relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo:
| | Latitudine | Longitudine |
| A) | 40 (gradi) 49’. 13 N | 13 (gradi) 23’. 13 E |
| B) | 40 (gradi) 49’. 47 N | 13 (gradi) 25’. 95 E |
| C) | 40 (gradi) 48’. 33 N | 13 (gradi) 27’. 87 E |
| D) | 40 (gradi) 47’. 58 N | 13 (gradi) 28’. 00 E |
| E) | 40 (gradi) 46’. 80 N | 13 (gradi) 28’. 80 E |
| F) | 40 (gradi) 46’. 27 N | 13 (gradi) 25’. 33 E |
| G) | 40 (gradi) 46’. 77 N | 13 (gradi) 22’. 90 E |
| H) | 40 (gradi) 48’. 45 N | 13 (gradi) 24’. 78 E |
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Ventotene, Piazza Castello n. 1 - c.a.p. 04020 (LT); Tel. 0771 854226 - Fax 0771 854061
e-mail: riservaventotene@tiscali.it
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La Riserva Naturale Statale "Isole di Ventotene e S. Stefano"
è stata istituita con Decreto del Ministero dell’Ambiente dell’11 Maggio 1999 (GU n° 190 del 14.8.1999) delimitata secondo i confini riportati nella cartografia IGM in scala 1:25.000, depositata in originale presso il Ministero dell’Ambiente.
FINALITA'
L’istituzione della Riserva persegue, in particolare, le seguenti finalità:
- La conservazione delle caratteristiche ecologiche, florovegetazionli, faunistiche, geomorfologiche e naturalistico-ambientali;
- La gestione degli ecosistemi con modalità idonee a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale;
- Il restauro ambientale degli ecosistemi degradati;
- La promozione delle attività compatibili con la conservazione delle risorse naturali della riserva;
- La realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica, con particolare riferimento ai caratteri peculiari del territorio;
- La realizzazione di programmi di educazione ambientale.
DISCIPLINA DI TUTELA
- nel territorio della Riserva sono vietati:
- La cattura, l’uccisione, il danneggiamento, il disturbo della fauna selvatica; sono vietate altresì, salvo nei territori in cui sono consentitele attività agro-silvopastorali, la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali, nonché l’introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l’equilibrio naturale, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell’organismo di gestione della riserva, con esclusione, nel rispetto delle vigenti normative e degli usi e consuetudini locali, delle specie eduli;
- Il taglio e la manomissione della vegetazione arborea ed arbustiva ad eccezione degli interventi necessari a prevenire gli incendi, i danni alla pubblica incolumità e quelli strettamente indispensabili a garantire la conservazione del patrimonio storico-archeologico e naturale, se autorizzati;
- L’apertura e l’esercizio di nuove cave;
- Ogni forma di stoccaggio definitivo (discarica) di rifiuti solidi e liquidi;
- L’introduzione di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici
- L’uso di fuochi all’aperto, con l’esclusione di limitati interventi di bruciatura dei residui di lavorazioni agricole che dovranno essere eseguiti a distanza di sicurezza dalle aree boscate e della macchia;
- Il sorvolo di velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali che sono esercitati secondo le consuetudini locali.
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